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Per famiglie “matrimoniali”:
La Costituzione italiana riconosce i diritti della famiglia come società naturale basata sul matrimonio. Con il termine "famiglia", quindi, si indicano le persone unite dal vincolo familiare che deriva dal matrimonio; tradizionalmente è solo mediante il matrimonio che nascono i legami che danno luogo alla famiglia in senso giuridico (rapporto coniugale e rapporti di parentela ed affinità).
Solo eccezionalmente, infatti, la legge riconosce a soggetti che non sono uniti da legame familiare (è la cosiddetta famiglia di fatto) taluni diritti che normalmente vengono attribuiti ai parenti o al coniuge.
La legge riconosce, poi, i rapporti derivanti dalla adozione.
La famiglia ed il matrimonio sono impostati dalla legge sulla uguaglianza sia morale che giuridica dei coniugi; la legge prevede per i coniugi, nell'ambito del rapporto familiare, diritti e doveri sia tra i coniugi stessi (rapporti personali tra coniugi ed anche rapporti patrimoniali tra coniugi ) e nei confronti dei figli e degli altri parenti.
Un profilo molto importante e delicato dei rapporti di famiglia riguarda le norme previste per i soggetti incapaci.
La legge regola molti aspetti della vita della famiglia e l’ausilio di un tecnico del diritto può evitare di prendere decisioni avventate e non corrette. Il notaio può portare a conoscenza delle diverse disposizioni di legge relative ai singoli casi concreti e può suggerire le soluzioni più idonee per regolare i rapporti tra coniugi, per operare correttamente nei confronti dei figli o nei confronti di eventuali soggetti incapaci, anche al fine di evitare l’assunzione di impegni non conformi alle disposizioni di legge.
tratto da www.notariato.it
Rapporti patrimoniali
Per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi il nostro codice prevede un regime applicabile a tutte le famiglie nel caso in cui i coniugi non esprimano alcuna volontà specifica; la legge permette peraltro ai coniugi di scegliere un regime diverso sia al momento del matrimonio che successivamente.
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale.
I coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni ovvero la comunione convenzionale.
Altre regole particolari sono previste per la impresa familiare o per il fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia.
Questo è un altro settore in cui il ruolo del notaio può essere molto utile: egli infatti ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di consigliare ed informare specificamente sui vantaggi e svantaggi di ciascun regime patrimoniale.
tratto da www.notariato.it
Comunione legale
La comunione legale dei beni costituisce il regime normale che opera in tra coniugi in mancanza di una diversa convenzione.
Non tutti i beni dei coniugi rientrano nella comunione legale dei beni: ne sono esclusi, ad esempio, i beni che ciascun coniuge già possedeva prima del matrimonio, i beni acquistati anche successivamente al matrimonio per successione o donazione (a meno che il testamento o la donazione non preveda l’attribuzione ad entrambi), i beni di uso strettamente personale.
Una delle caratteristiche principali del regime di comunione legale consiste nell’acquisto automatico in capo ad entrambi i coniugi anche se nell’atto di acquisto sia intervenuto uno solo di essi.
Regole particolari sono previste per la titolarità delle aziende (a seconda del soggetto che le gestisce e del periodo in cui sono state costituite) e per i risparmi (che in certi casi cadono in comunione solo al momento in cui la comunione si scioglie, così che si parla – in tali casi – di comunione legale differita o de residuo).
La amministrazione dei beni comuni spetta a ciascuno dei coniugi, disgiuntamente dall’altro, per gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi i coniugi.
Un consulente esperto può fornire ogni informazione sia sulle regole generali che sui singoli casi concreti.
tratto da www.notariato.it
Separazione beni
Si tratta del regime patrimoniale più semplice: i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni. Ciascuno rimane proprietario dei beni che possedeva prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente, ciascun coniuge può amministrare liberamente i propri beni.
I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni o al momento del matrimonio, mediante apposita dichiarazione, ovvero successivamente, con convenzione matrimoniale.
tratto da www.notariato.it
Fondo patrimoniale
Ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, oppure una terza persona, anche per testamento, possono destinare determinati beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) a fare fronte ai bisogni della famiglia.
I beni costituiti in fondo patrimoniale vengono specificamente destinati allo scopo suddetto e i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi su tali beni per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l’atto costitutivo del fondo stesso disponga diversamente (assegnando la proprietà, ad esempio, ad uno solo dei coniugi ovvero riservando la proprietà dei beni stessi al disponente).
Per la amministrazione dei beni del fondo si osservano le stesse norme previste per la amministrazione dei beni della comunione legale.
Il fondo patrimoniale può avere rilevante utilità nel far fronte ai bisogni della famiglia grazie anche al particolare regime della responsabilità dei beni costituenti il fondo, beni che, come sopra osservato, possono essere oggetto di azione esecutiva solo per debiti contratti nell’interesse della famiglia.
L’utilizzabilità pratica della figura, peraltro, richiede le dovute cautele, per fare sì che essa risponda ai concreti interessi delle parti, tenendo anche conto che la legge prevede, in particolari casi, vincoli alla possibilità di disporre dei beni costituiti in fondo patrimoniale (art. 169 c.c.). Per tali motivi pare senz’altro opportuna la supervisione di un consulente qualificato, che potrà esporre tutti i dettagli operativi dell’istituto e valutare correttamente i vantaggi, gli eventuali limiti ed, in definitiva, l’opportunità concreta di ricorrere alla figura.
tratto da www.notariato.it
Impresa familiare
Cosa accade quando un soggetto è titolare di una impresa individuale ed a tale attività collaborano i suoi familiari?
Sovente tali rapporti si creano “di fatto” e i membri della famiglia non si preoccupano di regolare compiutamente i rapporti tra loro, tanto meno con accordi scritti.
Ciononostante la legge riconosce particolari diritti ai familiari che collaborino con il titolare di una impresa.
Più in particolare, statuisce la legge che nel caso in cui un familiare presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare, a meno che il rapporto non sia regolato autonomamente (come ad esempio se si tratti di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o si tratti di rapporto comunque regolato tra le parti), questi ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, partecipa agli utili della impresa familiare (nel senso che ha diritto ad una parte dei guadagni dell’impresa), ai beni acquistati con gli utili stessi e agli incrementi dell’azienda, il tutto in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La legge precisa cosa debba intendersi per “familiare”: si tratta del coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (per tali definizioni vedere la voce "Parentela e Affinità").
I diritti sopra citati non sono riconosciuti, pertanto, ad eventuali collaboratori che siano legati da vincoli di grado ulteriore, rispetto a quelli sopra detti, con il titolare della impresa familiare.
tratto da www.notariato.it